COMUNICATO Formazione e aggiornamento

La legge non definisce alcun tetto di ore di formazione obbligatoria, né sono presenti decreti o disposizioni ministeriali attuativi relativamente all’aggiornamento per anno scolastico. L’obbligatorietà prevista dal comma 124 della Legge 107/15 non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del PTOF e le disposizioni in merito del Collegio dei Docenti (solo se cogenti per l’intera scuola). Inoltre, nel “Piano Nazionale della Formazione” emanato dal MIUR non c’è alcuna quantificazione temporale delle unità formative (in cui si devono articolare le attività di formazione).Con nota del 7 Giugno 2016, il Miur ha emanato le “Indicazioni per la formazione delle reti di ambito e di scopo ai sensi dell’ articolo 1, commi 70, 72 e 74 della legge 107/2015”.

La formazione e l’aggiornamento, in quanto interni alla funzione docente, possono essere disposti durante l’orario di servizio o, se retribuiti, oltre lo stesso (vigente CCNL). La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, in particolare per quanto concerne la formazione del personale docente. Nel dettaglio al comma 124 si legge: “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, ma la stessa legge non modifica la modulazione delle ore di servizio così come stabilite dal vigente CCNL.

Per evitare problemi interpretativi si ricorda che:

a) Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (comma 4, art.28, CCNL 2006-2009). Oltre l’orario di insegnamento e/o di presenza fisica a scuola (25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia; 22+2 ore di programmazione per la scuola primaria; 18 ore per la scuola secondaria di primo e di secondo grado).

b) Il contratto ribadisce che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici (comma 5, art 64 del CCNL 2006-2009).

c) Si ribadisce che le attività di formazione, sempre votate dal Collegio dei docenti se d’interesse dell’Istituto, possono o venire svolte in orario di servizio o essere svolte in orario aggiuntivo, in quanto la formazione viene riconosciuta tra le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 comma 1 del CCNL 2006-2009), ma in quest’ultimo caso devono essere retribuite. Si ricorda che va specificato nella delibera se la partecipazione ai corsi di aggiornamento e/o formazione deve essere su base facoltativa o cogente (e per quali figure professionali).

d) La formazione e l’aggiornamento devono essere liberi e consapevoli. Secondo il “Piano del MIUR per la formazione dei docenti 2016-2019” “La formazione liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti contribuisce alla crescita dell’ intera comunità professionale e diventa uno stile di lavoro collaborativo. A tal fine è prevista la possibilità di autogestire e autofinanziare gruppi di ricerca, comunità di pratiche e laboratori da parte dei docenti anche in coerenza con quanto la scuola progetta nel proprio piano di formazione”. Dunque deve essere garantita la piena salvaguardia del principio della libera scelta da parte del singolo docente. Partendo dai nostri bisogni reali, è possibile adempiere alla formazione seguendo corsi di aggiornamento scelti liberamente o anche provvedendo autonomamente al proprio aggiornamento (mediante autocertificazione delle ore impiegate per lo studio di libri, materiale online, articoli di quotidiani o di riviste specializzate, fonti normative) o procedere alla costituzione di gruppi che autogestiscano il proprio percorso. Onde evitare che l’aggiornamento sia obbligatorio per tutto il Collegio va esplicitato nella delibera, approvata dal Collegio, che la partecipazione al/ai corso/i è rivolta agli insegnanti interessati.

e) Le Conferenze dei Servizi dei Dirigenti Scolastici (nota MIUR del 7/6/2016) non possono coartare le Delibere dei Collegi dei Docenti, ma propongono in coerenza con La legge 107/2015 ed il Piano Triennale per la Formazione MIUR, corsi di formazione ai quali POSSONO accedere i Docenti delle Scuole di Rete.

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