INFORMATIVA SUL RICORSO CONTRO L’ABBATTIMENTO DEL PRERUOLO

DUE SENTENZE PILOTA DELLA CASSAZIONE CHE FANNO GIURISPRUDENZA

Il personale della scuola che ha svolto supplenze, ai fini della carriera ha diritto a vedersi riconoscere per intero tutto il periodo del precariato senza abbattimento, compreso quindi quello dopo il quarto anno per i docenti e dopo il terzo anno per il personale ATA. Senza così attendere tra i 16 e i 20 anni dopo l’immissione in ruolo, come accade oggi.
A stabilirlo, dopo una lunga battaglia giudiziaria avviata dal nostro e da altri sindacati è stata la Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro – che il 28 novembre ha emesso due sentenze, le n. 31149 e n. 31150.
Nel formulare queste due sentenze la Cassazione ha tenuto principalmente conto dalla clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, la stessa che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario, e disapplica gli articoli 485 (specifico per i docenti) e 569 (specifico per gli Ata) del d.lgs. n. 297 del 1994, i quali vennero introdotti al tempo come una specie di riconoscimento del merito ( o del demerito a seconda di come lo si vuole interpretare), nel senso che visto che i concorsi dovevano essere a cadenza biennale (ma non lo sono mai stati) una lunga permanenza nel precariato era segno di demerito e quindi bisognava far pagare una penale. In realtà è lo stato che non ha mai indetto regolarmente i concorsi, per mantenersi un esercito di precari da sfruttare a suo piacimento, senza pagare festività, stipendio estivo e possibilmente nemmeno le ferie.
In sostanza la Cassazione stabilisce che al momento dell’immissione in ruolo la ricostruzione di carriera deve tener conto a tutti gli effetti di tutti i periodi lavorati durante il precariato.
Solo nel caso in cui per i docenti sia più vantaggioso applicare l’art. 485 rispetto al computo integrale del periodo di precariato detto articolo può essere applicato altrimenti no.

CHI HA I REQUISITI PER FARE RICORSO ED A CHI CONVIENE FARLO

Per accedere al ricorso occorre avere più di 4 anni di preruolo per i docenti e più di 3 anni per gli ATA ed aver avuto la ricostruzione della carriera da non più di 10 anni ( fa fede la data del decreto di ricostruzione).
Conviene soprattutto fare ricorso a chi ha parecchi anni di precariato per cui l’abbattimento comporta un notevole ritardo nelle progressione di carriera e quindi uno stipendio inferiore a quello di cui si avrebbe diritto.

COSA SERVE PER FARE RICORSO

Prima di tutto occorre interrompere la prescrizione che nei casi di ricostruzione di carriera è decennale, quindi la prima cosa da fare è la raccomandata A/R al MIUR e all’USR dove si deve dichiarare tutto il servizio svolto. Conservare copia di tutto, sia della raccomandata che delle ricevute di ritorno perché vanno allegate al ricorso.
Una volta fatto questo si devono consegnare o spedire alla sede regionale di Livorno al seguente indirizzo: Unicobas Scuola – Via Pieroni 27 – 57123 Livorno i seguenti documenti:

1. Copia della raccomandata a MIUR e USR con copia delle ricevute di ritorno;
2. copia cedolino dell’ultimo stipendio;
3. fotocopia della tessera sanitaria con codice fiscale;
4. copia decreto di ricostruzione della carriera;
5. mandato conferito all’Avv. Claudio Altini firmato;
6. scheda ricorrente compilata con tutti i dati;
7. Iscrizione all’Unicobas se non si è già iscritti insieme ad eventuale revoca ad altro sindacato;
8. Copia del bonifico di 100 euro effettuato sul conto corrente del sindacato per chi invia il materiale per posta, per chi invece porta il materiale direttamente in sede il pagamento verrà effettuato al momento.

COSA SERVE SAPERE

La quota di 100 euro copre tutte le spese legali, compreso il contributo unificato ( la tassa che da alcuni è stata allargata anche alle cause di lavoro) per il ricorso collettivo al Tribunale della provincia dove si lavora, non copre le spese di eventuali altri ricorsi di appello di secondo grado (Corte di appello regionale) e terzo grado (Cassazione) che possono rendersi necessari.

Viste le sentenze pilota della Cassazione non dovrebbero esserci problemi sul buon esito del ricorso, comunque è bene sapere che in caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare i ricorrenti alla refusione delle spese legali nei confronti del MIUR: in molte circostanze, in caso di rigetto, le spese sono state compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile a priori escludere tale eventualità.

Per maggior trasparenza è opportuno far sapere che una eventuale revoca dell’iscrizione all’Unicobas durante tutto l’iter del ricorso comporta la decadenza della convenzione con il nostro legale e la conseguente cessazione delle tariffe agevolate destinate ai nostri associati; in questo caso, il ricorrente potrà continuare l’iter del ricorso, ma il legale potrà richiedere il pagamento di parcella per la propria prestazione professionale in base alle normali tariffe professionali vigenti.

==>VEDI VOLANTINO INFORMATIVA<==

UNICOBAS Scuola & Università
Aderente alla Confederazione Italiana di Base
Sede regionale via Pieroni 27 – 57123 LIVORNO – Tel./Segr. 0586 210116 Fax 0586 219664
Sito regionale: www.unicobaslivorno.it e-mail: info@unicobaslivorno.it

I commenti sono chiusi.