NEWS 6/9/2021 – I PRESIDI NON POSSONO MANDARE A CASA I LAVORATORI SENZA GREEN PASS

LO HA STABILITO L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE 23524 DEL 27/8/2021

L’ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 23524/2021 del 27 agosto (che conferma la precedente ordinanza n. 20059/2021 del 14.07.2021) mette un freno al preside sceriffo che non potrà più sospendere dal lavoro neanche per un giorno il lavoratore che non ha il green pass.
Infatti l’ordinanza, pur non precludendo in assoluto ai presidi la possibilità di sospendere il lavoratore fino a 10 giorni come prevede il d.lgs 75/2017, stabilisce che «In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare».
In pratica per stabilire a chi tocca sanzionare, se al preside o all’ufficio dell’UST competente per le sanzioni disciplinari, bisogna riferirsi al massimo della “pena” prevista per il “reato”.
Poiché la pena massima prevista chi è sprovvisto di green pass è la sospensione dal servizio fino al 31/12/2021 il preside non può sospendere il lavoratore dal servizio neanche per un giorno ma deve farlo l’UST. Quindi, fino a che l’UST non avrà espletato la pratica e comminato la sanzione, i presidi dovranno tenere a scuola a lavorare il personale sprovvisto di green pass e salta a questo punto “l’assenza ingiustificata” e la conseguente “multa”.

E I BIDELLI NON POSSONO FARE I VICESCERIFFI

In modo illegittimo molti presidi stanno “usando” i collaboratori scolastici per togliersi dall’impiccio di controllare il green pass. Questo però va contro la normativa vigente, infatti la delega di funzioni dirigenziali è espressamente prevista, per tutte le Amministrazioni Pubbliche scuola compresa, all’art. 17 Dl.vo. 165/01 dove al comma 1 bis è specificato che:
“ I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.”
Nelle scuole, inoltre, occorre far riferimento:
all’art. 25 c. 5 del Dl.vo 165/01:
“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.”
e all‘art. 44 c. 3 del D.I. 129/18:
“Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all’articolo 21.”
QUINDI IN SOSTANZA PER TOGLIERSI DALL’IMPICCIO IL PRESIDE PUO’ USARE I MEMBRI DELLO “STAFF” MA NON I COLLABORATORI SCOLASTICI.

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Sentenza Cassazione 23524 del 27-8-2021

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